Condizioni generali

Condizioni generali di vendita


1. Note generali 

1.1 Le presenti Condizioni generali di vendita si applicano a tutte le vendite di IVF HARTMANN AG, Victor-von-Bruns-Strasse 28, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, Svizzera («Fornitore»).

1.2 Non si applicano eventuali condizioni aggiuntive o discordanti del Cliente, in particolare le Condizioni generali di acquisto del Cliente, che sono qui espressamente respinte anche nel caso in cui (1) il Cliente rimandi espressamente ad altre condizioni nel corso del rapporto commerciale con il Fornitore o (2) non vengano espressamente respinte dal Fornitore in una conferma d'ordine o (3) il Fornitore consegni la merce e accetti il pagamento da parte del Cliente.


2.  Stipula del contratto, modifiche e integrazioni

2.1 I preventivi non sono vincolanti. Il Fornitore è vincolato soltanto da offerte contenenti l'indicazione di una data di validità. 

2.2 L'ambito di applicazione e l'esecuzione del contratto sono disciplinati esclusivamente dalla conferma d'ordine scritta del Fornitore o da qualsiasi altro accordo scritto tra le parti. 

2.3 Il Fornitore può discostarsi dalle specifiche concordate e fornire prodotti tecnicamente migliori, a condizione che tali prodotti migliorati non abbiano ripercussioni negative su prezzo, funzione e qualità. 


3. Consegna 

3.1 Sono ammesse consegne parziali e il Fornitore può fatturare ogni consegna parziale, a condizione che i rispettivi articoli possano essere utilizzati dal Cliente per lo scopo pattuito.

3.2 Il termine di consegna decorre dalla data di stipula del contratto, nonché dal momento in cui sono state ottenute tutte le approvazioni ufficiali, quali ad es. permessi di esportazione, importazione e pagamento, il Fornitore ha ricevuto tutti i pagamenti anticipati o la notifica dell'emissione o della conferma di una lettera di credito, sono stati effettuati tutti i pagamenti dovuti per i beni consegnati in base a contratti precedenti e il Cliente ha fornito o approvato tutti i documenti concordati tra le parti. 

3.3 Il termine di consegna è opportunamente prorogato nei seguenti casi:
a) qualora cause di forza maggiore impediscano al Fornitore di adempiere il contratto. Per cause di forza maggiore si intendono eventi imprevedibili che esulano dal controllo del Fornitore, che rendono la prestazione del Fornitore economicamente impraticabile, eccessivamente onerosa o impossibile, tra cui, ad esempio, consegne tardive o difettose da parte di subfornitori o subappaltatori, azioni sindacali, disposizioni o regolamenti ufficiali, difficoltà di approvvigionamento di materiali o di risorse energetiche, gravi interruzioni d'esercizio presso la sede del Fornitore, come la distruzione completa o parziale di impianti o il mancato funzionamento di attrezzature di produzione essenziali, gravi interruzioni di trasporto (ad es. strade impraticabili). Qualora l'effetto della causa di forza maggiore e il conseguente ragionevole periodo per la ripresa dell'attività si protraggano complessivamente per oltre due (2) mesi, ciascuna delle parti può risolvere il contratto con effetto immediato. In tal caso, il Cliente non avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni.
b) qualora il Cliente sia in ritardo nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, in particolare in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento pattuiti o nel caso in cui non fornisca a tempo debito una garanzia concordata

3.4 Nel caso in cui, per motivi imputabili al Fornitore, non sia rispettato il termine di consegna concordato e venga superata anche la proroga ragionevole di almeno due settimane, che il Cliente deve accordare, quest'ultimo può fare ricorso ai propri diritti legali.

3.5 Fatta salva l'esclusione della responsabilità per danni meramente economici di cui al punto 12, la responsabilità del Fornitore per il ritardo sarà limitata al massimo al 10% del prezzo della merce in ritardo.


4. Spedizione, trasferimento del beneficio e del rischio, ispezione della merce per eventuali danni di trasporto 

4.1 Le consegne all'interno della Svizzera saranno di norma effettuate tramite corriere o su camion, a discrezione del Fornitore.
In caso di ordini da parte di aziende (b2b) con valore netto dell'ordine inferiore a 300,- CHF, il Cliente è tenuto a versare un supplemento per quantità minima di 40,- CFH (15,- CHF in caso di distribuzione tramite fornitori industriali). Per gli ordini provenienti da case di riposo e case di cura con un valore netto dell'ordine inferiore a 75 franchi, il cliente deve pagare un supplemento di 15 franchi.
In caso di spedizioni express e in contrassegno, nonché per esigenze particolari di trasporto/servizio, saranno fatturate la differenza di porto e/o di nolo e le spese aggiuntive.
La spedizione è a rischio del Cliente. Tale condizione si applica anche in caso di trasporto della merce tramite servizio di consegna del Fornitore. 

4.2 Le esportazioni dalla Svizzera saranno effettuate DAP sede del destinatario (reso nel luogo convenuto) in conformità con gli Incoterms 2020 (o loro edizione più recente) della Camera di Commercio Internazionale.

4.3 Ogni fornitura è accompagnata da una bolla di consegna dettagliata contenente almeno i seguenti dati: numero d'ordine del Cliente, data dell'ordine, codice dell'articolo, quantità, peso lordo e, se richiesto, paese di origine, numero di tariffa doganale. 

4.4 Il Cliente, o il destinatario da lui indicato, è tenuto a controllare la merce al momento del ricevimento per identificare eventuali danni di trasporto e altri difetti evidenti, così come differenze rispetto alla merce ordinata e alla quantità. Il Cliente, o il destinatario da lui indicato, è inoltre tenuto ad annotare sulla conferma di ricevimento eventuali danni di trasporto, articoli mancanti o errati e a documentare eventuali danni mediante fotografie.  


5. Produzioni personalizzate 

5.1 Gli articoli personalizzati o speciali saranno fatturati a consuntivo e non potranno essere restituiti.  

5.2 In questi casi, il Cliente accetta eventuali consegne in eccesso o in difetto fino al 10% della quantità ordinata.


6. Resi 

6.1 In caso di resi non imputabili al Fornitore sarà fatturata una ragionevole commissione per spese amministrative. La merce conservata oltre la data di conservazione minima o la merce non più commerciabile non può essere restituita.  

6.2 I medicinali possono essere ritirati soltanto in casi eccezionali e previa ispezione finale e approvazione da parte del responsabile tecnico del Fornitore.


7. Contratti per quantità

Il saldo della o delle quantità non ancora acquistate decorsi 12 mesi dalla stipula del contratto per quantità deve essere consegnato e acquistato ai prezzi e alle condizioni in vigore in quel momento.


8. Prezzi, fatturazione, condizioni di pagamento  

8.1 I prezzi indicati nel listino prezzi in vigore si intendono franco fabbrica e al netto dell'IVA nella valuta in vigore presso la sede del Fornitore.

8.2 In caso di consegne effettuate oltre 2 mesi dopo la stipula del contratto, il Fornitore si riserva il diritto di aumentare adeguatamente i prezzi concordati per la merce in questione, qualora i costi siano aumentati complessivamente in modo dimostrabile di oltre il 5%. Nel caso in cui il nuovo prezzo sia superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo originariamente pattuito, il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto non ancora completamente eseguito. Tale diritto può essere esercitato soltanto entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'aumento del prezzo.

8.3 Le fatture devono essere saldate al netto entro 30 giorni, senza detrazione di sconti, costi o altri oneri.

8.4 I pagamenti si intendono effettuati non appena l'importo dovuto nella valuta concordata è liberamente disponibile sul conto bancario indicato dal Fornitore. 

8.5 Il Cliente può compensare i pagamenti soltanto con contropretese espressamente riconosciute dal Fornitore o concesse al Cliente mediante sentenza passata in giudicato.

8.6 Il ritardo di una parte irrilevante delle forniture non darà diritto al Cliente di differire il pagamento, purché tale evento non eserciti un effetto sostanziale sull'utilizzo della merce. 

8.7 In caso di ritardo del pagamento di una rata o della prestazione di una garanzia pattuita da parte del Cliente superiore a 14 giorni di calendario, il saldo dell'importo rimanente del prezzo totale diventa immediatamente esigibile. 

8.8 In caso di pagamento tramite lettera di credito (L/C), il Cliente dovrà sostenere i costi per l'apertura, la notifica e la conferma della stessa.


9. Riserva di proprietà 

9.1 La merce rimane di proprietà del Fornitore fino ad avvenuto completo pagamento.

9.2 Qualora il Cliente rivenda la merce con riserva di proprietà nel normale esercizio dell'attività d'impresa, tutti i crediti sul prezzo d'acquisto derivanti dalla rivendita, ivi inclusi tutti i diritti accessori, le garanzie e le riserve di proprietà, si considerano tacitamente ceduti al Fornitore fino all'estinzione di tutti i crediti del Fornitore nei confronti del Cliente. Fino alla revoca da parte del Fornitore, il Cliente conserva il diritto di riscuotere i crediti ceduti. Se il valore della merce con riserva di proprietà, unitamente ad altre garanzie, supera di oltre il 20% i crediti del Fornitore nei confronti del Cliente, il Fornitore è tenuto, su richiesta, a cedere nuovamente i suddetti crediti al Cliente.

9.3 In caso di ritardo di pagamento da parte del Cliente superiore a 14 giorni di calendario e decorsa senza esito una congrua proroga, il Fornitore può recedere dal contratto e richiedere la restituzione della merce a spese del Cliente.


10. Controllo della merce in arrivo, denuncia di vizi

10.1 Nel corso del normale esercizio dell'attività d'impresa, al più tardi entro una settimana dal ricevimento, il Cliente deve controllare la merce almeno a campione per escludere la presenza di difetti e verificarne la conformità con le specifiche concordate. 

10.2 I difetti devono essere notificati per iscritto entro cinque giorni lavorativi dal loro rilevamento da parte dal Cliente, in ogni caso entro e non oltre la scadenza del periodo di garanzia pattuito.


11. Garanzia 

11.1 Il Fornitore garantisce che la merce: (i) è conforme alle specifiche concordate e consente di eseguire le prestazioni pattuite; (ii) è stata prodotta in conformità con tutte le leggi e i regolamenti vigenti; (iii) è priva di difetti di progettazione, materiale e lavorazione; (iv) non viola i diritti di protezione di terzi nel luogo di destinazione (che, salvo quanto diversamente concordato nel contratto, è la sede commerciale del Cliente); e (v) è idonea agli scopi pattuiti e di buona qualità commerciale. 

11.2 Le consegne di prodotti errati saranno considerate forniture non conformi.

11.3 Per gli articoli fabbricati secondo specifiche o in base a campioni del Cliente, la garanzia del Fornitore sarà limitata ai difetti di materiale e di lavorazione. 

11.4 Il Fornitore si impegna a sostituire gratuitamente tutta la merce difettosa.

11.5 Il Cliente può recedere dal contratto o chiedere una riduzione del prezzo di acquisto nei seguenti casi:

  • se la sostituzione della merce difettosa non è possibile; oppure  
  • se il Fornitore rifiuta la consegna sostitutiva o se la consegna sostitutiva è ingiustificatamente ritardata per motivi imputabili al Fornitore.

11.6 La garanzia non si applica a difetti o danni dovuti a normale usura, conservazione e manutenzione improprie, mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o modifiche apportate dal Cliente o da terzi, ovvero per altri motivi non imputabili al Fornitore.

11.7 Le promesse di garanzia di cui sopra sono valide fino alla scadenza della data di conservazione minima indicata sulla merce. I diritti di garanzia si prescrivono trascorsi 24 mesi dalla consegna, a meno che sulla merce non sia indicata una durata di conservazione minima più lunga.


12. Limitazione di responsabilità 

12.1 I diritti e i mezzi di ricorso del Cliente sono disciplinati esclusivamente dalle presenti Condizioni generali di vendita, che sostituiscono tutte le pretese legali. Sono esclusi ulteriori diritti di risarcimento danni, riduzione del prezzo contrattuale, disdetta, risoluzione o recesso dal contratto. 

12.2 A prescindere da quale ne sia il fondamento giuridico, il Cliente non ha diritto di chiedere il risarcimento per danni dovuti a interruzioni di produzione, mancato utilizzo, perdita di ordini, mancato profitto, perdita di risparmi attesi, perdita di dati o costi di gestione e, fatto salvo quanto diversamente disposto nelle presenti Condizioni generali di vendita, di rivendicare l'esonero da pretese di terzi per il risarcimento di tali danni o costi. 

12.3 La responsabilità del Fornitore per danni materiali o per diritti di regresso in caso di lesioni personali o morte è limitata al controvalore di CHF 500'000 per evento e complessivamente al controvalore di CHF 2'000'000 per anno solare.

12.4 La presente limitazione di responsabilità si applica nella stessa misura anche nel caso in cui il Fornitore sia responsabile per atti o omissioni di propri dipendenti o di terzi coinvolti nell'adempimento degli obblighi a lui spettanti.

12.5 La limitazione non si applica nella misura in cui la responsabilità del Fornitore sia obbligatoria, in particolare in caso di dolo o colpa grave da parte del Fornitore e dei suoi dipendenti o di terzi coinvolti nell'adempimento del contratto, in caso di occultamento fraudolento di un difetto, di rivendicazioni dirette derivanti da lesioni personali o morte ovvero nell'ambito della responsabilità obbligatoria del Fornitore, in particolare ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto applicabile all'evento di danno. Alle rivendicazioni di cui alla presente sezione si applicano i termini di prescrizione previsti per legge.  


13. Disposizioni finali

13.1 Qualora una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni generali di vendita sia ritenuta nulla o inapplicabile da un tribunale o da un'autorità di giurisdizione competente, tale disposizione sarà nulla, mentre le restanti disposizioni continueranno ad avere piena validità ed effetto. Le parti dovranno eventualmente sostituire la disposizione inefficace o inapplicabile con una disposizione efficace e applicabile avente una finalità economica analoga, purché il contenuto delle presenti Condizioni generali di vendita non venga sostanzialmente modificato. Lo stesso principio si applica anche in presenza di lacune. 

13.2 Nessun ritardo o omissione da parte del Fornitore rispetto all'esercizio di qualsiasi diritto, mezzo di ricorso o rimedio a cui ha diritto sarà considerato rinuncia a tali diritti. 

13.3 Con «forma scritta» si intendono anche tutte le forme di trasmissione che consentono una prova testuale (ad es. la posta elettronica).


14. Luogo di adempimento 

Salvo quanto diversamente concordato, il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali delle parti è la sede del Fornitore.


15. Legge applicabile e foro competente 

15.1 Tutti i rapporti giuridici tra il Fornitore e il Cliente saranno disciplinati esclusivamente dal diritto svizzero, se il Cliente è un imprenditore (contratto b2b), ad esclusione delle norme sui conflitti di legge (IPR) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti in materia di compravendita internazionale dell'11.04.1980 (Diritto di compravendita ONU/CISG). Se il Cliente è un cliente privato e/o un consumatore (contratto b2c), si applica la legge vigente nel luogo di residenza del cliente privato/consumatore. 

15.2 Foro competente esclusivo per tutte le controversie tra il Fornitore e il Cliente è, se quest'ultimo è un imprenditore (contratto b2b), CH-8200 Sciaffusa, Svizzera. Il Fornitore avrà inoltre il diritto di agire giudizialmente anche presso qualsiasi altro tribunale competente per l'oggetto della controversia. In tal caso, si applicherà il diritto vigente nel relativo foro competente, ad esclusione del Diritto di compravendita delle Nazioni Unite (CISG).

Nel caso di controversie derivanti da contratti con clienti privati e/o consumatori (contratti b2c), il foro competente sarà:

a) per le azioni promosse dal cliente privato e/o consumatore, il tribunale del domicilio o della sede legale di una delle parti;

b) per le azioni promosse dal Fornitore, il tribunale del domicilio della parte convenuta.

 

Valido a partire dall'1 luglio 2023

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